IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alla valutazione e alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che
«Il piano o i  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  sono
riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli  elementi  che
figurano nella parte B dell'allegato, entro il  22  dicembre  2021  e
successivamente ogni sei anni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1,  della  citata  direttiva
2007/60/CE, il quale prevede che  «Sulla  base  delle  mappe  di  cui
all'art. 6, gli Stati  membri  stabiliscono  piani  di  gestione  del
rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico  o
unita' di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le
zone individuate nell'art. 5, paragrafo  1,  e  le  zone  contemplate
dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente  alle  modalita'
descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; 
  Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il
quale prevede che «Il piano o i piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli
elementi che figurano  nella  parte  B  dell'allegato,  entro  il  22
dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare, la  Parte  terza,  recante
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006,  il  quale  prevede  che  i  Piani  di  bacino  sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   sentita   la
Conferenza Stato-regioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del
2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28  dicembre
2015, che istituisce in  ciascun  distretto  idrografico  in  cui  e'
ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo
decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 64 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  come
sostituito dall'art. 51 della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  ai
sensi  del  quale  e'  individuato  il  distretto  idrografico  della
Sardegna; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51,  comma  2,  della  citata
legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano  di  gestione  del
rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva  2007/60/CE
e' considerato «stralcio del piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale»; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  piani  stralcio  per  la  tutela   dal   rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione  ed  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del  2006  che,  al
comma 11, prevede che «Fino  all'emanazione  di  corrispondenti  atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto,  restano
validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati  in  attuazione
delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»,  nonche'  l'art.
175 del medesimo decreto; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare,  l'art.  7,
comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto  legislativo  n.
49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni  tra
il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione  di
bacino, attuata  ai  sensi  della  parte  terza  del  citato  decreto
legislativo n.  152  del  2006,  per  garantire  la  riduzione  delle
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita
e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per
il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016 di approvazione del Piano di  gestione  del  rischio  di
alluvioni dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna; 
  Vista la deliberazione del  Comitato  istituzionale  n.  1  del  18
dicembre 2018 di presa  d'atto  della  «Valutazione  preliminare  del
rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali  esiste
un rischio  potenziale  significativo  di  alluvioni»  nel  distretto
idrografico della Sardegna, ai fini dell'aggiornamento del  Piano  di
gestione del rischio alluvioni; 
  Visto il calendario e il programma di  lavori  per  l'aggiornamento
del  Piano  di  gestione  del  rischio   di   alluvioni   predisposto
dall'Autorita' di bacino della Sardegna e adottato con  deliberazione
del Comitato istituzionale n. 2 del 18 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione del  Comitato  istituzionale  n.  1  del  17
dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento  delle  mappe  della
pericolosita' e del rischio di alluvione  di  cui  all'art.  6  della
direttiva  2007/60/CE,  predisposto  ai  sensi  dell'art.  14   della
direttiva medesima; 
  Vista la deliberazione del  Comitato  istituzionale  n.  2  del  21
dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento del Piano  di
gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7  della  direttiva
2007/60/CE,  predisposto  ai  sensi  dell'art.  14  della   direttiva
medesima; 
  Considerato che sul progetto di primo aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni si e' regolarmente svolta  la  fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9  della
direttiva 2007/60/CE, in coordinamento  con  l'analoga  consultazione
sul progetto di secondo aggiornamento del Piano generale del  rischio
di alluvioni, di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE  al  fine
di migliorare l'efficacia di tali fasi; 
  Viste  le  note  trasmesse  dalla  ex  Direzione  generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione  generale
per  la  sicurezza  del  suolo  e  dell'acqua  dell'allora  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  recanti
indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle
attivita'  del  secondo  ciclo  di  pianificazione  ai  sensi   della
direttiva 2007/60/CE, ed in particolare,  le  note  n.  24799  del  3
dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre
2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica prot. MATTM n. 369 del 30 settembre
2021 con il quale, sulla base del parere espresso  dalla  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA-VAS  n.  25  del  20
settembre 2021, e' stato stabilito che l'aggiornamento del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni del distretto  della  Sardegna  non
deve essere sottoposto a valutazione  ambientale  strategica  e  sono
state  fissate  raccomandazioni  e  prescrizioni   in   merito   alla
necessita' di predisporre, nel corso di attuazione del secondo  ciclo
di pianificazione del Piano di gestione  del  rischio  di  alluvioni,
opportuni processi di monitoraggio dello stato  di  attuazione  delle
misure e degli indicatori ambientali,  gia'  individuati  nell'ambito
del processo di valutazione ambientale strategica, approvato  per  il
primo ciclo di pianificazione del Piano di gestione  del  rischio  di
alluvioni; 
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino della Sardegna n. 14 del 21  dicembre  2021  di  adozione  del
primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto il parere n. 105/CSR espresso della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato,  ai  sensi  degli  articoli  65  e  66   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento  del  Piano
di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico  della
Sardegna, di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e  all'art.  7
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.