IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unita' di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'art. 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalita' descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte terza, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni; Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale; Visto l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale e' individuato il distretto idrografico della Sardegna; Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale»; Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino; Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche' l'art. 175 del medesimo decreto; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 18 dicembre 2018 di presa d'atto della «Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni» nel distretto idrografico della Sardegna, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni; Visto il calendario e il programma di lavori per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorita' di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 18 dicembre 2018; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 17 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosita' e del rischio di alluvione di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 21 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima; Considerato che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della direttiva 2007/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano generale del rischio di alluvioni, di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; Viste le note trasmesse dalla ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attivita' del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, ed in particolare, le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021; Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica prot. MATTM n. 369 del 30 settembre 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 25 del 20 settembre 2021, e' stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto della Sardegna non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni in merito alla necessita' di predisporre, nel corso di attuazione del secondo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, opportuni processi di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e degli indicatori ambientali, gia' individuati nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, approvato per il primo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino della Sardegna n. 14 del 21 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni; Visto il parere n. 105/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Decreta: Art. 1 1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.